Le diverse tipologie di impresa nel cantiere e la normativa di sicurezza
Evoluzione del quadro normativo
L’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale Titolo IV del dlgs 81/2018, in riferimento all’individuazione dell’impresa, ha presentato un continuo adeguamento finalizzato a chiarire ruoli e obblighi delle diverse tipologie di imprese nel contesto del cantiere temporaneo o mobile.
Prendendo in esame il dlgs 494/1996 si può notare che il legislatore aveva inizialmente ritenuto necessario introdurre solo le definizioni dei seguenti elementi: cantiere temporaneo o mobile, committente, responsabile dei lavori, lavoratore autonomo, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Mancava già in origine la definizione di impresa.
Successivamente il dlgs 528/1999 inseriva ulteriori definizioni in relazione agli uomini-giorno e al piano operativo di sicurezza.
Solo con l’accorpamento normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro avvenuta con l’emanazione del dlgs 81/2008 si introduceva una prima ulteriore definizione di impresa affidataria individuando di conseguenza le cosiddette imprese subappaltatrici (1).
Mentre è solo con il dlgs 106/2009 che viene introdotta la definizione di impresa esecutrice quale soggetto che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (2).
La successione degli adeguamenti normativi manifesta quindi l’esigenza del legislatore di caratterizzare in modo diverso le imprese nel contesto del cantiere. Tutto ciò non può non avere conseguenze nell’organizzazione della sicurezza nel cantiere, nell’attribuzione di ruoli e obblighi diversificati alle diverse imprese e conseguentemente nella determinazione di condizioni e fattispecie differenziate in ragione delle attività svolte dalle stesse.
Si evidenzia inoltre che l’ulteriore elemento che caratterizza le diverse imprese partecipanti al cantiere è la tipologia del contratto e dei contraenti. Si noti bene che se vi è coincidenza tra impresa affidataria e impresa appaltatrice, non è detto che impresa esecutrice sia sinonimo di impresa subappaltatrice. Per un verso è la condizione contrattuale, dal punto di vista delle funzioni esercitate, che caratterizza l’impresa per l’altro sono i lavori che la stessa svolge nel cantiere a far scaturire gli obblighi prevenzionistici: l’impresa affidataria può essere al contempo anche esecutrice.
L’impresa esecutrice nell’attuale Titolo IV del dlgs 81/2008
L’attuale versione del Testo Unico, novellata dal dlgs 106/2009, con l’introduzione della definizione di impresa esecutrice ha visto caratterizzarsi diversamente anche l’obbligo di attivazione da parte del committente delle figure di coordinamento. Infatti, al comma 3 dell’art. 90, dopo le parole: “più imprese” è stata inserita la parola “esecutrici” e al comma 4 le parole: “Nel caso di cui al comma 3” sono state sostituite da: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici…”.
Una lettura della norma aderente a questa formulazione fa ritenere essenziale per richiedere la nomina del CSP (e per tutto ciò che ne consegue) la presenza di almeno due imprese esecutrici. Se, come assodato, un’impresa esecutrice e un’impresa costituita da un lavoratore autonomo, richiesti per l’esecuzione dei lavori, non richiedono coordinamento, allo stesso modo ci si dovrebbe comportare di fronte a un’impresa affidataria (che non sia allo stesso tempo anche esecutrice) e un’impresa esecutrice (3).
Un ragionamento analogo e consequenziale può essere svolto in relazione all’art. 89 che a questo punto lega il piano operativo all’impresa esecutrice.
Verifica l’idoneità tecnico-professionale
Trattando della verifica dell’idoneità-tecnico professionale il committente è chiamato a verificare l’idoneità tecnico-professionale di soggetti ben individuati ovvero delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. In questo caso, si noti bene, la verifica si diversifica in relazione alla tipologia, alle funzioni o ai lavori da affidare (4).
Impresa affidataria
L’ALLEGATO XVII, in relazione all’impresa affidataria, si concentra maggiormente in merito alle funzioni. Infatti è in questa sede che le affidatarie indicano al committente i nominativi dei soggetti incaricati all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 97.
La verifica documentale invece riguarderà in modo differenziato le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi (5).
Imprese esecutrici
La verifica relativa ai lavori sembra invece riferirsi solo agli aspetti inerenti l’esecuzione ove vi sia da parte delle imprese utilizzo di proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata (6).
Sì noti che non vi è coincidenza tra impresa esecutrice e impresa subappaltatrice, la prima viene individuata relativamente al suo partecipare attivamente all’esecuzione dell’opera, la seconda per essere legata all’affidataria per mezzo del subappalto. Quindi, l’impresa affidataria potrà essere al contempo esecutrice.
Lavoratori autonomi
Anche in questo caso vi è modulazione nella richiesta di documentazione finalizzata alla verifica della idoneità calibrata sul ruolo svolto dal lavoratore autonomo (7).
Pos
In riferimento al POS, l’art. 96 ne richiede l’elaborazione ai datori di lavoro sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici, questa affermazione non contribuisce a un’individuazione univoca del soggetto chiamato a redigere tale documento. Il fatto di fare però esplicito riferimento alla definizione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) (8) del decreto, riconduce la redazione del POS esclusivamente alle imprese che si caratterizzano per interventi di carattere esecutivo.
Questa interpretazione trova supporto nell’Allegato XV, al punto 3.2.1. dove si ribadisce che il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici. D'altronde il carattere di operatività del documento non troverebbe riscontri nell’azione dell’impresa affidataria pura e non anche esecutrice.
A complicare ulteriormente la questione interviene l’obbligo per l’affidataria di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Considerando che nel POS sono descritte esclusivamente le specifiche attività svolte dalle imprese, parrebbe adeguato che una eventuale verifica di congruenza deva essere svolta rispetto al PSC, ma questo rientra nella verifica di idoneità del POS svolta dal CSE.
Una lettura integrata del decreto, ma anche un approccio logico e funzionale alla pratica del cantiere fa corrispondere l’essenza del POS al carattere di operatività inerente le azioni di esecuzione dell’opera. Tutto ciò dovrebbe significare che l’impresa affidataria non è tenuta alla redazione del POS a meno che non si caratterizzi anche quale impresa esecutrice.
Forniture
Il decreto chiarisce che l’obbligo di redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature (9). Questa affermazione viene ripresa e puntualizzata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro che ribadisce come l’obbligo di redazione del POS competa unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X (10).
In questo modo si assiste all’individuazione all’interno del cantiere di una ulteriore tipologia di impresa non esecutrice impiegata nella fornitura di materiali o di attrezzature. Come riporta la Commissione consultiva l’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e questi lavori non sono certo riconducibili al montaggio di una gru, all’allacciamento del quadro elettrico di cantiere alla rete pubblica, all’allestimento di un ponteggio, ai rilievi topografici, alle prove sui materiali, ai campionamenti ambientali, ecc.
Il legislatore sembra ricondurre la partecipazione di questi soggetti a un ambito organizzativo generale e riferibile ai soli rapporti tra datori di lavoro nell’alveo dell’art. 26 (11).
Giustamente le condizioni affinché le imprese siano esonerate dagli obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi, di informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, di cooperazione e coordinamento, di elaborazione del DUVRI, nell’ambito del cantiere sono riferite all’accettazione del PSC e alla redazione del POS (12).
Nel caso delle forniture, chiarito che il POS non deve essere necessariamente redatto e, non essendo le imprese interessate considerate esecutrici, le stesse non sottoscriveranno il PSC. In questi casi ovviamente sarà l’art. 26 a definire le condizioni operative tra datori di lavoro nello specifico cantiere (13).
Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dai primi due commi dell’articolo 26 del dlgs 81/2008.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dovrà informare l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza presenti.
Entrambi i datori di lavoro a questo punto cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto: coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale coordinamento.
Va detto che le condizioni di contorno nell’ambito delle quali si attuerà l’ingresso dei fornitori in cantiere troveranno definizione del PSC che in riferimento all’organizzazione del cantiere richiede la definizione di eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura (14).
(1) Dlgs 81/2008. Art. 89 – Definizioni
[…]
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
(2) Dlgs 81/2008. Art. 89 – Definizioni
[…]
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
(3) Dlgs 81/2008. Art. 89 – Definizioni
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV.
(4) Dlgs 81/2008. Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, […].
(5) Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento
dei compiti di cui all’articolo 97.
(6) Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: […].
(7) Cfr. Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE. Punto 2.
(8) V. nota 3.
(9) Definizione introdotta dal Dlgs 106/2009.
(10) DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328. Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di
calcestruzzo in cantiere.
(11) DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, Lettera circolare (cit.).
(12) Dlgs 81/2008, Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
[…]
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché́ la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
(13) DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, Lettera circolare (cit.).
(14) Allegato XV. 2.2.2.h)